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Abrogata con Decreto dal Governo Berlusconi il 25 giugno 2008

La legge 188/07 sulle dimissioni volontarie è entrata in vigore il 5 marzo.

Con essa le dimissioni volontarie, comprese quelle per giusta causa, possono essere comunicate esclusivamente tramite un modello informatico, disposto dal decreto ministeriale 21 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio u.s.

Vale la pena ricordare che questa norma è stata introdotta in base ad una precisa richiesta sindacale per stroncare in primo luogo il fenomeno delle dimissioni fatte firmare in bianco specialmente alle lavoratrici per consentirne il licenziamento in caso di matrimonio, gravidanza e opposizione a molestie sessuali. La norma riguarda anche tutte le situazioni di lavoro parasubordinato.

Si deve ricordare che la compilazione del modulo è atto a rilevanza pubblicistica, in quanto con esso si conferisce validità ed efficacia alla decisione del lavoratore di risolvere volontariamente il rapporto di lavoro: non deve quindi essere trascurato nulla per sincerarsi della volontà del lavoratore a compiere l’atto, ed a fugare ogni possibile pressione ricevuta per porlo in essere.

Nei prossimi mesi saranno attivate le convenzioni che permetteranno di averlo anche presso le organizzazioni sindacali e i patronati. Per quanto concerne il periodo intercorrente tra il 5 marzo e l’attivazione del servizio da parte delle C.d.L.T., dobbiamo indirizzare i lavoratori ai Centri per l’Impiego, agli Uffici Comunali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, che li assisteranno nella presentazione delle dimissioni con l’utilizzo del modulo ministeriale:

Direzione Provinciale del Lavoro
Via Legnano, 23
26900 Lodi
Tel. 0371/58581
Fax 0371/5858252
E-mail dpl-lodi@lavoro.gov.it

 Il Ministero del lavoro ha anche attivato una pagina internet per la registrazione diretta dei lavoratori, che consente di accedere alla nuova procedura per la presentazione delle Dimissioni Volontarie, senza l’ausilio di enti o organizzazioni abilitate (le Direzioni provinciali del lavoro, i Centri per l’impiego, gli Uffici comunali).

Il modulo é scaricabile all’indirizzo internet: www.lavoro.gov.it/mdv

Vogliamo ricordare alcuni elementi riguardanti la procedura delle dimissioni.

 -          Informare sempre il lavoratore che le dimissioni volontarie escludono il diritto alla disoccupazione.

-          Il lavoratore, subordinato e/o parasubordinato, può dimettersi dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di preavviso come stabilito dal Ccnl per i lavoratori dipendenti e dal contratto individuale per i lavoratori parasubordinati.

-          Il mancato rispetto dei termini di preavviso determina il diritto del datore di lavoro di trattenere dalle ultime spettanze dovute al lavoratore, una indennità sostitutiva pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato.

-          Le clausole peggiorative che contrastano con il Ccnl sui termini di preavviso sono nulle.

-          Il lavoratore può revocare comunque, le dimissioni già comunicate, purché l’atto di revoca sia conosciuto dal datore di lavoro prima della conoscenza dell’atto delle dimissioni.

-          Il lavoratore ha il diritto di chiedere l’annullamento delle dimissioni se le stesse vengono rassegnate sulla base di un presupposto che si rileva poi errato (per esempio: mancanza dei requisiti al diritto della pensione).

-          Il lavoratore ha diritto di dare le dimissioni per giusta causa, ossia per un comportamento scorretto del datore di lavoro che non permetta la prosecuzione del rapporto stesso (Art. 2119 del Codice Civile). In questo caso il lavoratore non deve dare nessun preavviso e ha diritto a ricevere una indennità sostituiva.

Vi elenchiamo i casi che costituiscono giusta causa di dimissioni:

-          mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni;

-          molestie sessuali;

-          comportamento ingiurioso del datore di lavoro;

-          richiesta di comportamenti illeciti;

-          richiesta di disattendere una legge dello Stato;

-          azione intimidatorie lesive della volontà del lavoratore;

-          mancato versamento dei contributi previdenziali;

-          mancata osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Eccezioni: il Ministero del Lavoro, a seguito di quesiti ricevuti, ha pubblicato un piccolo elenco contenente i casi in cui le dimissioni volontarie possono essere rassegnate con il metodo tradizionale. Non devono inoltrare dunque le dimissioni informaticamente al ministero con il modello MDV (e stamparne copia per il datore di lavoro) quei lavoratori che si dimettono in caso di:

- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

- dimissioni durante il periodo di prova;

- collocamento in quiescenza o in pensione;

- raggiungimento dell’età pensionabile;

- rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato.

 

 
 

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